Turchia: residenza fiscale

Le societa’ in Turchia sono soggette a tassazione relativamente ai redditi ivi prodotti. Per determinare l’imposta, si applicano le disposizioni sull’imposta sul reddito delle societa’, nonche’ i principi della riscossione e della competenza. Il principio della competenza significa che la transazione è finalizzata in termini di qualità e importo e può essere rivendicata come un credito e l’incasso costituisce l’effettiva acquisizione di reddito.

Le entità straniere che generano reddito in Turchia ma non hanno sede in Turchia sono tassate solo sul reddito derivato in Turchia e, per questo motivo, vengono definite come contribuenti non residenti. Se i contribuenti non residenti producono redditi esteri, non è necessario che informino le autorità fiscali turche. Le entità straniere sono tenute a presentare una dichiarazione annuale in merito ai redditi relativi al periodo fiscale rilevante. Cio’ avviene per i redditi ottenuti tramite la presenza di un posto di lavoro o un rappresentante permanente. Se il reddito imponibile di entità estere è costituito da altri redditi e entrate iscritte nel TITL, l’entità estera o chiunque agisca per suo conto in Turchia, deve notificare all’ufficio fiscale competente una dichiarazione fiscale entro 15 giorni.

Un’entità straniera che intende effettuare un investimento in Turchia potra’ decidere di aprire una filiale in Turchia, piuttosto che costituirvi una societa’. Le filiali costituiscono una delle alternative  principali per le entità straniere che necessitano di una stabile organizzazione in Turchia.

Le filiali sono considerate entità non residenti in Turchia e sono tassate solo sul reddito derivante dalle attività svolte in Turchia. I profitti realizzati dalle filiali sono soggetti all’imposta sulle società turca (CIT), con aliquota del 22%. L’utile della filiale trasferito alla sede principale estera è soggetto a un’aliquota sui dividendi con ritenuta alla fonte del 15% e l’aliquota può essere ridotta se esiste un trattato fiscale bilaterale tra la Turchia e il paese in cui si trova la sede principale.

Poiché la Turchia ha stipulato numerosi trattati contro la doppia imposizione, le disposizioni dei trattati in materia di stabile organizzazione sono attuate nel diritto interno. A tal proposito, oltre alla presenza di filiali, anche gli uffici, fabbriche, officine, miniere, pozzi di petrolio o gas possono costituire una stabile organizzazione.

Inoltre, la presenza di persone che agiscono per conto dell’ente estero e che sono autorizzate a concludere contratti in base alle disposizioni del diritto interno e alle disposizioni relative alle stabili organizzazioni contenute nei trattati, e’ considerata come presenza di una sede lavorativa. Pertanto, la filiale di un’entità estera e altre sedi permanenti che costituiscono una stabile organizzazione, comportano l’insorgere di una responsabilità limitata in termini di imposta sulle società.

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