Scheda paese: Malta

MALTA : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Il sistema tributario è influenzato dal sistema britannico, soprattutto in relazione alla definizione della residenza fiscale

Convenzione tra la Repubblica italiana e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a La Valletta il 16 luglio 1981, ratificata con legge n. 304 del 2 maggio 1983, ed entrata in vigore dall’8 maggio 1985.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche
A seguito dell’ingresso di Malta nell’Unione europea, avvenuta il 1° maggio 2004, sono state apportate importanti novità al sistema fiscale che, tuttavia, rimane caratterizzato dai princìpi del diritto britannico dettati dall’Income Tax Law del 1948 e dal Tax Management Act del 1994. Pertanto il sistema fiscale maltese rimane fortemente influenzato dal sistema britannico, soprattutto in relazione alla definizione della residenza fiscale, elemento di fondamentale importanza nell’individuare la potestà impositiva del Fisco.

Residenza e domicilio nell’ordinamento maltese
In particolare, secondo le disposizioni normative contenute nel Income Tax Act del 1948 e nell’Income Tax Management Act del 1994 sono soggetti passivi di imposta per tutti i redditi, ovunque prodotti, le persone fisiche “ordinariamente” residenti o domiciliate a Malta. Le persone fisiche che invece non hanno residenza ordinaria a Malta, o non sono ivi domiciliate, sono considerati soggetti passivi soltanto per quanto attiene ai redditi originati a Malta, ovvero, per i redditi originati all’estero ma introdotti a Malta, escluse le somme derivanti da capital gain. In particolare, secondo l’ordinamento maltese, un soggetto è considerato residente “ordinario” quando dimostra immediatamente la propria intenzione a permanere per più di tre anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Tuttavia, occorre far riferimento anche al concetto di domicilio. Secondo la normativa fiscale maltese, se un soggetto ivi residente è però domiciliato altrove, sarà soggetto a tassazione soltanto sui redditi prodotti a Malta mentre quelli prodotti all’estero verranno colpiti soltanto se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari.

Le tipologie di reddito soggette a imposta
I redditi assoggettati a imposta sono suddivisi in varie categorie, tra cui redditi d’impresa e lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da investimenti, da capital gain. Tra i redditi esenti devono essere invece annoverate alcune categorie di redditi da capital gain, redditi pensionistici, borse di studio, e gli assegni per il mantenimento dei figli. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Le imposte sul reddito dovute vanno versate in tre acconti in corso d’anno, ossia il 30 aprile, il 31 agosto, e il 21 dicembre. Il saldo, invece, deve essere versato entro il 30 giugno.
Le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fiscalmente residenti a Malta per l’anno di imposta 2008 sono le seguenti:

                           Singles                                                                   Coppia sposata

Classi reddito Aliquota
 
Deduzioni
 
 
Classi reddito
 
     Aliquota
 
Deduzioni
 
Tra 0-8500 0 0 Tra 0-11.900 0 0
Tra 8501 e 14.500 15% 1.275 Tra 11.901-21.200 15% 1.785
Tra 14.501 e 19.500 25% 2.275 Tra 21.201-28.700 25% 3.905
oltre 19.501 35% 4.675           oltre 28.701 35% 6.675

Fonte: sito governo maltese

Le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non fiscalmente residenti a Malta per l’anno di imposta 2008 sono invece le seguenti:

Classi reddito Aliquota
 
Deduzioni
 
Tra 0-700 0 0
Tra 701 e 3.100 20% 140
Tra 3.101 e 7.800 30% 450
oltre 7.801 35% 840

Fonte: sito governo maltese

In ogni caso, qualora un reddito imponibile, ad esclusione di dividendi, interessi e royalties, venga corrisposto a un soggetto persona fisica non fiscalmente residente a Malta viene applicata una ritenuta alla fonte del 25 per cento da pagare entro i 30 giorni successivi.

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
L’imposta societaria colpisce i redditi ovunque prodotti dai soggetti residenti, ovvero, i redditi prodotti nel Paese dai soggetti non fiscalmente residenti. Sono tuttavia previste specifiche esenzioni da imposta per determinate categorie di società, quali ad esempio, le società cooperative e le cosiddette “collective investiment scheme” (CIS). Ai fini dell’imposizione sui redditi societari sono considerate fiscalmente residenti a Malta le imprese costituite e registrate sul territorio. Sono altresì considerate residenti, a prescindere dal luogo di costituzione, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta nel Paese, considerando a tal fine la residenza degli amministratori, la localizzazione del “centro di direzione dell’impresa”, nonché il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche relative alla conduzione dell’attività. L’aliquota sul reddito delle società è fissata al 35 per cento. Il reddito imponibile viene determinato in base delle risultanze contabili, apportando le necessarie variazioni previste dalla normativa fiscale.

Periodo d’imposta e dichiarazione dei redditi
Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. La dichiarazione annuale dei redditi deve essere predisposta entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La società è, in ogni caso, tenuta a versare tre acconti: il 30 aprile, 31 agosto e il 21 dicembre di ogni periodo d’imposta. Le perdite possono essere riportate negli esercizi successivi. Le società non residenti sono invece generalmente tassate mediante l’applicazione di una aliquota pari al 35 per cento sui redditi prodotti nel Paese, ovvero, sui redditi esteri (esclusi i capital gain) ricevuti a Malta. Tutte le spese considerate inerenti l’attività d’impresa sono, in linea di principio, ammesse in deduzione. I capital gain sono assoggettati ad imposizione mediante applicazione dell’aliquota ordinaria del 35 per cento e sono tra questi inclusi le plusvalenze ottenute dalla cessione di beni immobili, titoli, ad esclusione di quelli quotati al mercato regolamentare maltese, avviamento, marchi e copyright.

L’imposta sul valore aggiunto
Secondo la normativa fiscale maltese sono soggetti agli obblighi Iva tutti coloro che, nell’ambito delle attività imprenditoriali esercitate, producono un volume d’affari pari a: 15mila MTL (lire maltesi, corrispondenti a circa 35.170 euro) per le attività ordinarie; 10mila MTL (lire maltesi, corrispondenti a circa 23.447 euro) per i servizi a basso valore aggiunto; 6mila MTL (lire maltesi, corrispondenti a circa 14.068 euro) per le altre attività.

Le aliquote vigenti
Attualmente, sono previste tre aliquote ai fini Iva. In particolare:
– 0 per cento applicabile soltanto alle esportazioni, al trasporto internazionale di passeggeri e merci, al materiale stampato e alla fornitura di oro;
–  5 per cento applicabile alle prestazioni alberghiere;
– 18 per cento applicabile a tutte le altre transazioni, ivi comprese le importazioni, e tutte le tipologie di beni e servizi. Sono invece esenti da Iva le forniture di prodotti editoriali. I soggetti passivi, esclusi quelli che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti, sono tenuti a rilasciare fattura alle controparti che siano identificabili mediante un numero Iva. La fattura deve essere emessa entro trentuno giorni dalla prima delle due date seguenti: la data in cui i beni sono stati ceduti o i servizi prestati oppure la data in cui si è ricevuto il pagamento relativo alla cessione o prestazione.

Capitale: La Valletta
Lingua ufficiale: maltese e inglese
Moneta: euro (dal 1° gennaio 2008)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare (Commonwealth britannico)
La sostituzione del circolante su Malta
Dal 1º gennaio 2008 anche Malta condividerà la scelta della moneta unica europea, rispettivamente al tasso di cambio irrevocabile di 0,429300 lire maltesi. Per quanto riguarda Malta vi sono alcune differenze per alcune date. Sempre fissato al 1° gennaio 2008 il termine per provvedere alla conversione dei conti correnti bancari e postali in euro cosi come il corso legale per banconote e monete in lire maltesi è fissato al 31 gennaio 2008. Il cambio gratuito di banconote e monete presso le banche è consentito sino al 31 marzo 2008 mentre il termine ultimo per cambiare le monete in lire maltesi in euro presso la Central Bank of Malta è fissato al 1° febbraio 2010 cosi come il termine ultimo per cambiare le banconote in lire maltesi in euro è fissato al 31 gennaio 2018. (g.d.m.)
Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e il patrimonio.

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About Guido Ascheri 104 Articles
Ragioniere Commercialista Chartered Accountant in Londra Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ed Ebooks per Fisco e Tasse. Ha fondato e diretto la rivista "Professione Azienda", premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale. Guido è partner della Law Firm Adam Nelson LLP.   Corsi in programma »  Master in Fiscalità Internazionale - Moduli VIII-XVI   Corsi archiviati - 2021 »  Intervista: Residenti in UK – Imposte su redditi italiani ed esteri   Masters Archiviati - 2020/2021 »  Master in Diritto Societario »  Master in Fiscalità Internazionale (Moduli I-VIII)   »   Webinars: »   Il passaggio generazionale nell’impresa:       azioni congiunte della LTD e loro utilizzo »   Scambio automatico o a richiesta di informazioni fiscali »   Esterovestizione delle persone e delle società  »   La residenza fiscale delle società »   La residenza fiscale by investment,       Golden Visa & E-Residence »   La residenza fiscale delle persone fisiche »   Holding italiane ed estere »   Società: Trasferimento sede all’estero, M&A »   L'emigrazione della tutela patrimoniale e del passaggio generazionale   »  Internazionalizzazione d’impresa (serie): »  La Holding per la gestione d’impresa »  La Holding come tutela del patrimonio   »  Fusione Internazionale e Mergers Acquisition (serie): »  Parte I »  Parte II   »   Diritto societario inglese (serie): »   Parte I »   Parte II   Hai delle domande per questo relatore? Contattaci .