La tassazione degli utili black list: le novita’ introdotte dalla circolare 35|E 2016.

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Il Decreto Internazionalizzazione del 2015 ha introdotto una serie di novita’ in materia di tassazione per la trasparenza dei redditi prodotti dalle società controllate e di tassazione degli utili provenienti dai cosiddetti paradisi fiscali.

Il decreto fornisce chiarimenti sui criteri d’individuazione dei regimi fiscali privilegiati a partire dal primo gennaio 2016, che ora si basano esclusivamente sul livello nominale di tassazione inferiore al 50 % di quello applicabile in Italia, non più, quindi,  sul sistema formale di inclusione di un Paese nella black list, illustrando anche i criteri valevoli fino al periodo d’imposta 2014 e per il periodo d’imposta 2015.

Con la nuova disciplina e’ stata introdotta una nuova definizione, piu’ chiara, di “utili provenienti”. Ora il regime di tassazione integrale si applica ai dividendi relativi a:

  • Partecipazioni dirette in societa’ localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • Partecipazioni indirette nelle societa’ suddette, detenute attraverso partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o piu’ societa’ intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La circolare conferma che i dividendi provenienti da Paesi Black List concorrono al reddito del socio residente (soggetto Irpef o soggetto Ires) in misura integrale, questo regime, però, opera soltanto nel caso in cui il socio residente detenga:

  • una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato;
  • una partecipazione di controllo, anche di fatto, diretto o indiretto, in una società estera non Black List, che consegua utili della partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Soltanto in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e agire come dominus dell’investimento partecipativo nella società Black List.

Il regime di piena imponibilità dei dividendi non si applica, pero’, nei seguenti casi:

  • qualora trovi applicazione il regime CFC (Controlled Foreign Companies), poiche’ in questo caso i redditi sono già tassati per trasparenza nel momento in cui vengono prodotti;
  • qualora sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non sia scaturita, sin dall’inizio del periodo di possesso, la localizzazione dei redditi in Stati o Territori Black List.

Se il socio residente dimostra che la società o l’ente non residente da cui provengono gli utili svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ossia se si verifica la prima esimente ex 167, comma 1, lettera a) del Tuir), è riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d’imposta. Tale credito è computato:

  • in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione;
  • in proporzione degli utili conseguiti;
  • nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili,

Il credito è riconosciuto per le sole imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 07 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento). Se la società ha, quindi, periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, potranno essere accreditate le sole imposte pagate dal 2010 in avanti, con esclusione di quelle pagate in precedenza.

Qualora il contribuente intenda far valere l’esimente ex 87 Tuir, ma non abbia presentato istanza di interpello o in caso di risposta negativa, la percezione di utili derivanti da partecipazioni in soggetti Black List deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi del socio residente, il mancato rispetto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di  €. 1.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00.

Il presente regime impositivo dei dividendi derivanti da società aventi sede in Paesi Black List si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (con evidenza nel modello Unico 2016), nonché agli utili distribuiti a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Federica d’Angerio

Business Consultant

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