Commissione europea: la decisione finale nell’indagine sugli aiuti di Stato della CFC

Il 25 aprile la Commissione Europea ha rilasciato la versione pubblica completa della sua decisione sugli aiuti di Stato relativa alle esenzioni di società finanziarie all’interno del regime CFC (controlled foreign company) del Regno Unito, avendo annunciato il 2 aprile che le esenzioni erano parzialmente giustificate in base alle norme sugli aiuti di Stato. La decisione richiede che il Regno Unito effettui il recupero completo entro due mesi fornendo alla Commissione una ripartizione completa delle relative esenzioni concesse ai singoli contribuenti e degli importi degli aiuti di Stato interessati. La commissione ha stabilito che il regime fiscale britannico è parzialmente giustificato e non costituisce un aiuto di stato in quanto garantisce il corretto funzionamento e l’efficacia delle norme fiscali correlate. Tuttavia, essa ha riscontrato che il regime esonerava, indebitamente, alcuni gruppi multinazionali da queste norme del Regno Unito che avevano come obiettivo l’elusione fiscale. Data l’illegalità della pratica, secondo le norme UE sugli aiuti di Stato, il Regno Unito deve ora recuperare gli aiuti di Stato illegali dalle società multinazionali che ne hanno tratto vantaggio. Lo scopo generale delle norme sulla CFC è di impedire alle società del Regno Unito di utilizzare una controllata, basata in una giurisdizione fiscale bassa o nulle, per evitare la tassazione nel Regno Unito. Le norme britanniche relative alla CFC del Regno Unito stabiliscono due test per determinare in che misura gli utili finanziari derivanti da prestiti concessi da una controllata offshore devono essere riassegnati alla società madre del Regno Unito e, quindi, tassati ossia:

-in che misura in cui le attività di prestito sono situate nel Regno Unito (“test delle attività nel Regno Unito”);

-la misura in cui i prestiti sono finanziati con fondi o attività, che derivano da contributi in conto capitale provenienti dal Regno Unito (“test del capitale collegato nel Regno Unito”).

L’indagine della Commissione in materia di aiuti di Stato non mette in discussione il diritto del Regno Unito di introdurre norme in materia di CFC o di determinare il livello appropriato di tassazione. Il ruolo del controllo degli aiuti di Stato dell’UE consiste nel garantire che gli Stati membri non offrano ad alcune società un trattamento fiscale migliore di altre. La giurisprudenza delle corti europee chiarisce che l’esenzione da una disposizione antielusione può equivalere a un vantaggio così selettivo. Finché il Regno Unito sarà uno Stato membro dell’UE, ha tutti i diritti e gli obblighi dei membri. In particolare, la normativa UE in materia di concorrenza, comprese le norme UE in materia di aiuti di Stato, continua ad essere applicata integralmente nel Regno Unito. In linea di principio, le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato prevedono il recupero degli aiuti di Stato illegali al fine di eliminare la distorsione della concorrenza creata dall’aiuto. Non vi sono ammende in base alle norme UE sugli aiuti di Stato e il recupero non penalizza le società in questione, semplicemente ripristina la parità di trattamento con altre società. Quando gli aiuti di Stato assumono la forma di misure fiscali o altri prelievi, l’importo da recuperare deve essere calcolato sulla base di un confronto tra l’importo dell’imposta effettivamente versata e l’importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la norma generalmente applicabile. In questo caso, il Regno Unito dovrebbe rivalutare il debito fiscale delle società britanniche che hanno tratto illegittimamente beneficio dall’esenzione per il finanziamento di gruppo in quanto applicata ai profitti derivati ​​dalle attività del Regno Unito. La decisione impone al Regno Unito di trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni entro due mesi:

-l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nell’ambito del regime, unitamente alla prova di come il Regno Unito ha calcolato i profitti pertinenti che rientrano nel 371 EB del TIOPA 2010 (attività nel Regno Unito);

-l’elenco dei contribuenti che hanno applicato l’esenzione, insieme a prove a sostegno;

-per ciascun beneficiario, l’onere CFC effettivamente addebitato nel determinare la passività del beneficiario ai sensi della dichiarazione dei redditi societaria, per ogni anno fiscale in cui ha applicato l’esenzione dal finanziamento di gruppo, nonché i relativi moduli di dichiarazione dei redditi societari;

-per ciascun beneficiario, l’addebito su CFC che sarebbe stato addebitato se non avesse applicato l’esenzione per finanziamenti di gruppo, inclusi i calcoli sottostanti, per ciascun anno fiscale in cui il beneficiario ha applicato l’esenzione dal finanziamento di gruppo;

-l’importo totale dell’aiuto e il suo calcolo dettagliato (importo dell’aiuto principale e interessi di recupero) da recuperare da ciascun beneficiario;

-documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.

Per il momento il Regno Unito non ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla decisione della Commissione europea, potrebbe scegliere di accettare la decisione, nel qual caso l’HMRC controllerà e cercherà il recupero dai beneficiari o potrebbe cercare di rovesciare la decisione presentando osservazioni al Tribunale (o successivamente alla CGUE). A tal fine, il contenzioso dovrebbe normalmente essere avviato entro 2 mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Brexit ha il potere di incidere sulla decisione degli aiuti di Stato. Nel caso di un’uscita senza accordo (opzione possibile al momento della stesura della lettera), non sembrerebbe esservi alcun obbligo legislativo per il Regno Unito nel recupero dell’aiuto. In caso di revoca dell’articolo 50, la Commissione europea continuerà a sorvegliare la legge sugli aiuti di Stato; se viene adottato il progetto di accordo di ritiro UK-UE esistente, ai sensi dell’articolo 93, l’Autorità garante della concorrenza e dei mercati sarà istituita per assumere responsabilità in materia di aiuti di Stato solo dopo la conclusione del periodo di transizione, ossia 1 gennaio 2021, con le norme e la giurisdizione dell’UE in materia di aiuti di Stato che continuano fino ad allora. Durante il periodo di transizione la Commissione europea manterrà il controllo della normativa sugli aiuti di Stato (e potrà intervenire per risolvere eventuali casi di aiuti di Stato illegittimi concessi durante tale periodo e per un periodo di 4 anni successivamente).

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