Regno Unito – Unione Europea: recenti sviluppi sulla forza maggiore

Le clausole di forza maggiore sono quasi sempre incluse nei contratti commerciali, in particolare nel settore delle infrastrutture, dell’energia e delle costruzioni. Tuttavia, poche persone prestano attenzione all’inserimento di queste clausole, almeno fino a quando non si presenta la necessità di fare affidamento su di esse.

Che cosa si intende per “forza maggiore”?

Nel diritto inglese, non esiste una definizione di forza maggiore o un orientarmento di dottrina su questo argomento.

Generalmente, tale termine viene usato per descrivere quei termini contrattuali che consentono a una parte di sottrarsi dall’esecuzione del contratto in seguito al verificarsi di determinati eventi che si caratterizzano per l’essere al di fuori del controllo di una parte.

Il principio che sta alla base della forza maggiore e’ che il verificarsi di determinati eventi e’ al di fuori del controllo di una parte e, pertanto, ciò giustifica il mancato adempimento di tutti o parte dei suoi obblighi, l’autorizzazione a sospendere l’esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi, o il diritto di annullare il contratto (anche se questo è raro).

La figura delle clausole di forza maggiore viene differenziata dalla dottrina della frustration, che si configura come un vizio del contratto prodotto da un evento (imprevisto o imprevedibile) che rende impossibile l’adempimento di una delle parti (a questo proposito si dice che il contratto è frustrated).

Le due figure sono complementari: tuttavia, gli eventi di forza maggiore raramente comportano l’annullamento del contratto; diversamente, il contratto solitamente prevede cosa accade in caso del verificarsi di un evento di forza maggiore.

Le clausole di forza maggiore non vengono considerate delle evccezioni o delle esenzioni, anche se di fatto l’effetto pratico e’ quello di sollevare una delle parti dalla responsabilita’ per il mancato adempimento delle sue obbligazioni.

Le clausole di eccezione/esenzione sono in genere orientate al risarcimento dei danni al verificarsi di un evento eccezionale (un obbligo secondario), piuttosto che l’esonero dall’obbligo primario di una parte di eseguire il contratto.

Le parti possono inserire nel contratto delle clausole di forza maggiore per limitare la propria responsabilità contrattuale, oppure tale limitazione può operare ex lege quando si verificano eventi che vanno al di là della volontà di una delle parti quali: il venir meno dell’oggetto della prestazione, incapacità sopravvenuta o morte, la prestazione diventa illecita.

In ogni caso è importante considerare che il contratto può imporre alla parte interessata di adottare ulteriori misure per poter fare affidamento sulla clausola di forza maggiore. Ad esempio, possono essere previsti specifici obblighi di comunicazione in relazione ai tempi o all’impatto del potenziale evento di forza maggiore.

Precisazioni:

  1. L’ Onere della prova grava sulla parte che vuole avvalersi dell’evento di forza maggiore.
  2. Interpretazione: come tutte le clausole contrattuali, il significato preciso e l’effetto di una clausola di forza maggiore dipenderanno dalla specifica formulazione della clausola e dalla sua interpretazione. Ciò significa che la lettura della clausola sarà soggetta ai principi generali di interpretazione contrattuale, ad esempio prendendo in considerazione il contesto della clausola all’interno del contratto nel suo insieme.
  3. Definizione dell’evento di forza maggiore: non essendoci una definizione di forza maggiore, le parti generalmente includono un elenco di esempi che possono (o non possono) costituire un evento di forza maggiore. Tali clausole possono anche definire semplicemente un insieme di caratteristiche che qualificano un evento come di forza maggiore.
  4. Nesso di causalità: di regola la clausola di forza maggiore richiede che l’evento abbia un impatto sull’esecuzione del contratto, rendendola impossibile.

Brexit:

In questo contesto, bisogna capire come inquadrare gli effetti della Brexit come evento di forza maggiore, nella misura in cui è possibile che tale evento possa influire negativamente sulla capacità di una parte di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Se tali affermazioni avranno successo dipenderà, ovviamente, dal fatto che la Brexit rientri nella definizione precisa di forza maggiore e che sia stata effettivamente la Brexit la causa impeditiva della parte interessata dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. Occorre tuttavia sottolineare che, almeno fino a febbraio 2019, la High Court inglese non era disposta ad inquadrare le conseguenze della Brexit come causa in grado di “frustrare” un contratto.

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