Regno Unito: il “Beneficial Ownership Register”

Il Disegno di Legge diretto ad attuare le proposte del Governo volte ad introdurre un Beneficial Ownership Register è stato finalmente pubblicato ed il Governo sta cercando di esaminarne i dettagli.

Il disegno di legge sulla registrazione delle società estere è il risultato della discussione tenutasi l’anno scorso sull’introduzione di tale registro.

L’opzione preferita dal Governo è l’introduzione di un registro che indichi i dati dei proprietari e dei soggetti che esercitano un controllo sulle società o entità estere che possiedono proprietà nel Regno Unito.

Tali previsioni riguardano sia nei casi di proprietà freehold che leasehold (dove il termine è superiore a sette anni) e si applicherà a tutte le entità estere ad eccezione delle autorità pubbliche.

Il proprietario effettivo dovrà essere registrato (e verificato da) Companies House, che emetterà un numero identificativo unico. Senza l‘ID, l’entità estera non sarà registrata presso il Land Register come titolare della proprietà. L’entità estera dovrà rispettare un “obbligo di aggiornamento” (almeno ogni 12 mesi) al fine di mantenere il suo status di “entità estera registrata”. In caso contrario, delle restrizioni saranno previste nei registri del titolo delle proprietà in modo da impedire determinate transazioni (trasferimento del titolo, contratti di affitto con termine superiore a sette anni o concessione di oneri) a meno che l’entità estera non sia esente dalla registrazione.

Per le entità estere che possiedono già proprietà nel Regno Unito è previsto un periodo di 18 mesi dall’attuazione della nuova Legge per registrarsi ed ottenere un numero ID, dopodiché verrà applicata una restrizione ai registri di proprietà.

Di seguito viene illustrato per punti il funzionamento del sistema, cosi’ come proposto dal governo.

L’entità estera possiede già proprietà nel Regno Unito:

  • L’entità riceve una lettera sul nuovo registro e sul periodo di transizione di 18 mesi
  • L’entità identifica e conferma le informazioni sul beneficiario
  • L’entità fornisce a Companies House le informazioni sul beneficiario
  • Companies House assegna un ID – numero di identificazione
  • Al termine del periodo transitorio, a prescindere dalla conformità, al Registro Fondiario verrà inserita una nota nel titolo di proprietà sulla necessità di rispettare i requisiti del registro

L’entità estera non possiede proprietà nel Regno Unito:

  • L’entità considera l’acquisto di proprietà
  • L’entità identifica e conferma le informazioni sul beneficiario
  • L’entità fornisce a Companies House le informazioni sul beneficiario
  • Companies House assegna un ID – numero di identificazione
  • Quando l’entità procede con la registrazione del titolo di proprietà, deve fornire l’ID al Registro Fondiario
  • Si inserisce al Land Register la nota nel titolo di proprietà sulla necessità di rispettare i requisiti del registro.

Il Disegno di Legge è aperto alla consultazione e si attendono opinioni sui seguenti argomenti:

  • Se esistono tipi di entità estere che potrebbero non avere proprietari o amministratori delegati.
  • Se sia ragionevole che i governi esteri e le autorità pubbliche siano esentate dalla registrazione e se vi siano altri tipi di entità estere che dovrebbero essere esentate.
  • Se i requisiti in questione debbano essere modificati per qualche tipo di entità estera in modo che le informazioni che queste devono fornire vengano modificate o ridotte.
  • Se la registrazione sarà comunque possibile nei casi in cui un’entità estera non è in grado di identificare i titolari effettivi (il Governo prevede che ciò possa essere necessario, ad esempio, quando un’entità è incorporata in una giurisdizione che consente azioni “al portatore”).
  • Se le eccezioni proposte alle disposizioni vietate (ordinanza del tribunale, obblighi statutari, contratto precedente e potere di vendita / disposizioni dell’amministrazione fiduciaria) siano sufficienti.

Il Governo ha descritto il registro in questione come il primo registro al mondo di questo tipo ed ha affermato che l’introduzione di tale sistema aiuterà a contrastare il riciclaggio di denaro e aumenterà la trasparenza.

Il Governo si aspetta che il registro dei beneficiari effettivi diventi operativo entro il 2021.
Tale innovazione è stata definita un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza.

Il governo avrà comunque il compito di garantire che le proposte siano realizzabili e non causino problemi per il corretto funzionamento del un mercato immobiliare.

 

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply