Nuova Black list “indeducibilità dei costi” e “controlled foreign companies” (CFC)

paradisoNuova Black list “indeducibilità dei costi” e “controlled foreign companies” (CFC)

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha annunciato la firma dei due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle CFC, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

L’articolo 1, comma 678, della Legge 190/2014 prevede che: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

In base a questo nuovo criterio il decreto firmato riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere. Al verificarsi delle condizioni stabilite, l’Amministrazione Finanziaria potrà imputare alla società controllante residente i redditi dei soggetti partecipati non residenti. In tema di CFC, il comma 680, articolo 1, della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che: “Al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.

Tabella delle due black list a seguito delle modifiche apportate dai decreti.

Black List “CFC” Black list “indeducibilità dei costi”
1.      Alderney (Isole del Canale)2.      Andorra

3.      Anguilla

4.      Antille Olandesi

5.      Aruba

6.      Bahamas

7.      Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero

8.      Barbados

9.      Barbuda

10.  Belize

11.  Bermuda

12.  Brunei

13.  Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta

14.  Gibilterra

15.  Gibuti (ex Afar e Issas)

16.  Grenada

17.  Guatemala

18.  Guernsey (Isole del Canale)

19.  Herm (Isole del Canale)

20.  Hong Kong

21.  Isola di Man

22.  Isole Cayman

23.  Isole Cook

24.  Isole Marshall

25.  Isole Turks e Caicos

26.  Isole Vergini britanniche

27.  Isole Vergini statunitensi

28.  Jersey (Isole del Canale)

29.  Kiribati (ex Isole Gilbert)

30.  Libano

31.  Liberia

32.  Liechtenstein

33.  Macao

34.  Maldive

35.  Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato

36.  Montserrat

37.  Nauru

38.  Niue

39.  Nuova Caledonia

40.  Oman

41.  Polinesia francese

42.  Saint Kitts e Nevis

43.  Salomone

44.  Samoa

45.  Saint Lucia

46.  Saint Vincent e Grenadine

47.  Sant’Elena

48.  Sark (Isole del Canale)

49.  Seychelles

50.  Tonga

51.  Tuvalu (ex Isole Ellice)

52.  Vanuatu

1.      Andorra2.      Angola

3.      Antigua

4.      Bahamas

5.      Bahrein

6.      Barbados

7.      Barbuda

8.      Brunei

9.      Dominica

10.  Ecuador

11.  Giamaica

12.  Gibuti (ex Afar e Issas)

13.  Grenada

14.  Guatemala

15.  Hong Kong

16.  Isole Marshall

17.  Isole Cook

18.  Isole Vergini statunitensi

19.  Kenia

20.  Kiribati (ex Isole Gilbert)

21.  Libano

22.  Liberia

23.  Liechtenstein

24.  Macao

25.  Maldive

26.  Monaco

27.  Nauru

28.  Niue

29.  Nuova Caledonia

30.  Oman

31.  Panama

32.  Polinesia francese

33.  Portorico

34.  Saint Kitts e Nevis

35.  Samoa

36.  Salomone

37.  Saint Lucia

38.  Saint Vincent e Grenadine

39.  Sant’Elena

40.  Sark (Isole del Canale)

41.  Seychelles

42.  Svizzera

43.  Tonga

44.  Tuvalu (ex Isole Ellice)

45.  Uruguay

46.  Vanuatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, verrà fornito un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Sono da segnalare le difficoltà’ interpretative ed attuative che i due decreti non hanno ne’ affrontato ne’ corretto.

Redazione

 

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