Liechtenstein: considerazioni in materia fiscale

Residenza e domicilio

Il sistema fiscale nel Liechtenstein prevede un’imposta generale sul patrimonio e un’imposta sul reddito per le persone fisiche, nonché un’imposta sul reddito per le persone giuridiche.

I cittadini, se domiciliati nel Paese, sono tassati sul loro reddito mondiale e sui loro beni.

Il Liechtenstein Tax Act é applicabile, in via principale, alle persone che hanno il loro domicilio nel Liechtenstein o che risiedono nel Liechtenstein per motivi lavorativi.

L’aliquota applicabile é calcolata in base al reddito imponibile, come segue:

  • Reddito inferiore a 15,000 franchi svizzeri annuali: 0%;
  • tra 15,001 e 20,000 franchi svizzeri: 1% (meno 150 franchi svizzeri);
  • tra 20,001 e 40,000 franchi svizzeri: 3% (meno 550 franchi svizzeri);
  • tra 40,001 e 70,000 franchi svizzeri: 4% (meno 950 franchi svizzeri);
  • tra 70,001 e 100,000 franchi svizzeri: 5% (meno 1,650 franchi svizzeri);
  • tra 100,001 e 130,000 franchi svizzeri: 6% (meno 2,650 franchi svizzeri);
  • tra 130,001 e 160,000 franchi svizzeri: 6.5% (meno 3,300 franchi svizzeri);
  • tra 160,001 e 200,000 franchi svizzeri: 7% (meno 4,100 franchi svizzeri); e
  • reddito superiore a 200,000 franchi svizzeri: 8% (meno 6,100 franchi svizzeri).

L’imposta per i genitori single e le coppie sposate potrebbe essere calcolata in modo diverso. L’aliquota deve essere ridotta di un ammontare specifico esentasse come segue: le persone fisiche saranno tassate o come persona singola (o genitore single) oppure insieme al proprio coniuge in qualitá di coppia sposata. I coniugi hanno diversi livelli di tassazione e quantitá reddituali esentasse piú alte rispetto alle persone non coniugate.

Inoltre, oltre all’imposta statale, ogni comune prevede un’addizionale comunale pari ad una certa percentuale dell’imposta statale. Questo supplemento varia tra 150 e 250% dell’imposta statale (ad esempio, per un reddito di 110,000 franchi svizzeri, l’imposta statale é del 5%, meno l’ammontare esentasse di 1,950 franchi svizzeri = 3,550 franchi svizzeri di imposta statale dovuta, piú l’addizionale comunale del 150% = 8,875 franchi svizzeri di imposta totale).

Reddito

Nel Liechtenstein, alle persone fisiche si applicano le imposte sul reddito e sul patrimonio. L’imposta sul reddito é calcolata sul reddito imponibile. L’imposta sul patrimonio si applica a qualsiasi tipo di bene, compresi beni mobili ed immobili. Con riferimento alla tassazione dei redditi e dei profitti, il Liechtenstein riconosce la tassazione dei fondi liquidi e dei proventi monetari. Numerosi proventi non sono soggetti ad imposta sul reddito o sui profitti, ma sono soggetti ad imposta sul patrimonio. Anche se i contribuenti sono pienamente assoggettabili ad imposizione, il loro reddito imponibile non comprende, inter alia, i redditi derivanti dalla gestione di proprietá straniere utilizzate per attivitá agricole o forestali oppure redditi derivanti da noleggio e leasing di proprietá situate all’estero. Inoltre, il reddito imponibile non comprende i capitali derivanti da ereditá, lasciti testamentari o donazioni.

Imposta sulle plusvalenze

Nel Liechtenstein non é prevista nessuna imposta sulle plusvalenze. Il reddito imponibile netto per i contribuenti soggetti ad obblighi fiscali illimitati non comprende i capital gains ottenuti da ereditá, lasciti, donazioni o depositi in fondazioni o istituzioni simili a fondazioni. I contribuenti con obblighi fiscali limitati potranno rivendicare le deduzioni al momento della determinazione del reddito netto imponibile solamente fino all’ammontare deducibile a livello domestico, nel rispetto delle previsioni normative del Tax Act.

Donazioni inter vivos

Dal 1 gennaio 2011 non é prevista nessuna imposta sulle donazioni nel Liechtenstein. Tuttavia, sussiste un’obbligo previsto dalla legge di dichiarare le donazioni che eccedono il valore di 10,000 franchi svizzeri. Le persone fisiche sono obbligate ad elencare tutte le dotazioni ed i benefits ricevuti o donati durante l’anno fiscale nella loro dichiarazione dei redditi annuale (come previsto dall’articolo 96 del Tax Act).

Ereditá

Il Liechtenstein ha abolito l’imposta sull’ereditá, che non ha piú effetto dal 1 gennaio 2011. Sussiste ancora un’obbligo previsto dalla legge di dichiarare tutti i beni ricevuti in ereditá. Gli eredi devono includere i dettagli sull’ereditá nella loro dichiarazione dei redditi annuale se l’ereditá eccede 10,000 franchi svizzeri (come previsto dall’articolo 96 del Tax Act).

Proprietá immobiliari

Il Liechtenstein prevede un’imposta sulle plusvalenze derivanti da proprietá immobiliari, che deve essere corrisposta dai soggetti individuali che vendono parte, o la totalitá,  della propria abitazione. Sono previste delle specifiche previsioni normative volte ad evitare situazioni di doppia imposizione.

L’imposta deve essere pagata dal venditore non appena riceve gli utili derivanti dalla disposizione dell’immobile. L’onere fiscale consiste nell’ammontare dell’imposta dovuta piú una tassa del 200% della suddetta imposta. L’imposta addizionale comunale non si applica alle transazioni aventi ad oggetto proprietá immobiliari.

Beni non liquidi

Con riferimento alla tassazione sui prodotti importati, il Liechtenstein é soggetto alla normativa svizzera e dello spazio economico europeo (SEE) in quanto stato membro. Una persona é autorizzata a riportare beni per un valore fino a 300 franchi svizzeri per uso personale o come donazione,  senza dover pagare nessuna imposta sui prodotti importati (duty-free). Ogni individuo (compresi i bambini) puó utilizzare l’importo duty-free una volta al giorno (ad esempio, quattro persone possono importare beni con un valore pari a 1,200 franchi svizzeri, che corrispondono a 300 franchi svizzeri ognuno). Limiti duty-free piú bassi si applicano agli alcolici, tabacco ed alcuni prodotti alimentari (ad esempio, la carne). L’IVA deve essere pagata con riferimento a qualsiasi bene.

Altre imposte

Oltre alle imposte appena analizzate, l’imposta sui veicoli potrebbe essere rilevante per i soggetti residenti.

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, si applicano le norme dell’ordinamento svizzero. L’IVA é applicabile in Liechtenstein con aliquota pari al 7.7%. Un’aliquota ridotta del 2.5% si applica, ad esempio, alla spedizione di merci, come pollame, pesce e cereali. Alcuni servizi sono esenti da IVA, come il trasporto di oggetti o trattamenti medici.

La tassa di soggiorno é del 3.7%  e si applica anche nel caso di alloggi che comprendono la colazione, anche se questa viene addebitata separatamente.

Trusts ed altri strumenti

Secondo quanto previsto dall’articolo 44 del Tax Act, tutte le persone giuridiche (in particolare, societá quotate, stabilimenti, fondazioni, aziende di investimenti e trust registrati) sono soggette all’imposta sul reddito se sono domiciliate nel Liechtenstein o se la loro stabile organizzazione é nel Liechtenstein. Inoltre, le persone giuridiche straniere ed alcune organizzazioni prive di personalitá giuridica sono soggette ad imposta sul reddito relativamente al reddito prodotto a livello domestico.  

L’aliquota dell’imposta sul reddito é pari  al 12.5% del reddito netto imponibile. L’imposta minima sul reddito é di 1,800 franchi svizzeri e non si applica alle persone giuridiche il cui scopo é quello di portare avanti un’attivitá commerciale, se il loro patrimonio, negli ultimi tre anni, non ha superato 500,000 franchi svizzeri. I trusts sono soggetti all’imposta minima sul reddito di 1,800 franchi svizzeri.

Tutte le persone giuridiche che gestiscono esclusivamente capitali privati nel perseguimento del loro scopo e non portano avanti nessuna attivitá economica o commerciale potranno richiedere lo status di struttura di capitali privati (PVS), che riconosce dei trattamenti fiscali piú favorevoli. Una persona giuridica che riceve tale status é soggetta ad una flat tax di 1,800 franchi svizzeri.

Oltre al requisito di non svolgere nessuna attivitá economica, per qualificarsi come PVS la legge richiede l’adempimento dei seguenti requisiti:

  • le sue azioni non possono essere vendute pubblicamente e non possono essere quotate in borsa;
  • non gli é consentito pubblicizzare i propri azionisti o investitori, né ricevere pagamenti e rimborsi di costi per attivitá non economiche da parte degli shareholders, investitori o soggetti terzi; e
  • le restrizioni per le PVS devono essere previste nello statuto societario.

La richiesta per essere riconosciuti come PVS viene solitamente inoltrata quando la societá viene costituita o prima dell’inizio di un nuovo anno fiscale. Se le autoritá fiscali stabiliscono che tutte le condizioni appena descritte sono state soddisfatte, allora riconosceranno lo status di PVS alla societá richiedente.

Il trasferimento di capitali ad un trust, fondazione o altre entitá assimilabili non é soggetto a tassazione nel Liechtenstein.

Enti di beneficienza

Gli enti di beneficienza sono esenti da tassazione. Le istituzioni non-profit, le fondazioni e altre organizzazioni non-profit possono richiedere esenzioni se il loro scopo principale é non-profit e perseguono degli obiettivi caritatevoli.

Disposizioni antielusive e anti-abuso

Il Tax Act prevede una disposizione generale antiabusiva, che stabilisce che se una struttura legale sembra inadeguata ed il suo solo scopo é quello di trarre dei vantaggi fiscali, le autoritá fiscali possono imporre un’ imposta basata sul valore economico reale (articolo 3 del Tax Act). Oltre a questo, il diritto tributario del Liechtenstein non contiene nessuna disposizione specifica antielusiva. A differenza dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo non ha competenza per emanare direttive antielusive, come, ad esempio, le Direttive Anti-evasione fiscale (Direttiva UE 2016/1164 e Direttiva UE 2017/952).

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