Isole Cayman: il Trust e la regola c.d. “Hastings Bass”

La c.d. regola “Hastings Bass” è disciplinata dalla sezione 64A della Legge di Revisione del Trust delle Isole Cayman. Essa stabilisce che quando una persona nell’esercizio dei suoi poteri fiduciari non ha tenuto in considerazione uno o più aspetti (di fatto, di diritto o entrambi) rilevanti nell’esercizio del proprio potere o ha tenuto conto di elementi irrilevanti e per queste ragioni non avrebbe dovuto esercitare il potere fiduciario attribuitole o avrebbe dovuto esercitarlo in modo diverso, la Corte può annullare l’esercizio di quel potere, in tutto o in parte.

Una richiesta alla Corte ai sensi della sezione 64A può essere avanzata da: a) la persona che detiene il potere; b) il beneficiario; c) l’esecutore di un Trust Star; d) il trustee; e) il Procuratore generale nel caso di un Trust di beneficenza; f) qualsiasi altra persona con il permesso della Corte. Nel caso in cui la Corte applichi la sezione 64A, il potere annullato sarà considerato come mai esercitato.

L’articolo richiamato stabilisce espressamente che non è richiesta la prova che, nell’esercizio del potere, la persona o il consulente della persona che ha esercitato il potere abbia agito in violazione del rapporto di fiducia o in violazione di un dovere. Questa previsione differisce dalla normativa inglese in materia (cfr. causa Pitt contro HMRC, 2013).

Quanto previsto dalla sezione 64A dovrebbe essere accolto con favore dagli amministratori fiduciari e dai beneficiari, così come la previsione che consente alla Corte di annullare un potere, come se lo stesso non fosse mai stato esercitato; difatti, permettendo ai giudici di tornare indietro nel tempo. Ciò significa evitare le conseguenze finanziarie negative che scaturiscono dall’esercizio di un potere fiduciario. Una richiesta presentata ai sensi della sezione 64A rappresenta lo strumento più rapido e meno costoso per rimediare a un errore che si è verificato nell’amministrazione di un Trust rispetto alla richiesta di risarcimento per negligenza professionale nei confronti di un fiduciario o dei suoi consulenti.

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