Dalle giurisdizioni

Ireland as a holding company location

intercambio-irlanda-dublin_0Introduction:

In recent years Ireland has become a very attractive place for international companies to locate a holding company.  Because of attractive tax, legal and regulatory framework, combined with an open and accommodating business environment, Ireland’s status as a world-class location for international business is well established.  Very often the preferred method of accomplishing these aims has been either through the relocation of the tax residence of a parent or holding company to Ireland or the incorporation of a new parent or holding company in Ireland.

Company Residency:

A company that is resident in Ireland is liable to Irish corporation tax on its worldwide profits and not just in respect of Irish source profits.  A company that is merely incorporated in Ireland is not automatically treated as resident here if it is controlled by shareholders who are resident in another EU State or in a country with which Ireland has a tax treaty.

However, the key determinant for tax residency is the “central management and control” test.  In essence this means that a company is resident in Ireland if the strategic decisions concerning it’d activities and operations are exercised here.  Some of the factors that can generally be expected to be of relevance in determining the central management and control include:

  • Where are the important questions of company policy and critical decisions determined?
  • Where do the majority of directors reside?
  • Where are the board meetings held?
  • Where is the negotiation of major contracts undertaken?

Tax Advantages:

The main tax advantages for Irish resident holding companies include:

Capital gains tax participation exemption on disposal of qualifying shareholdings; Qualifying shareholdings are greater than or equal to 5% in companies resident in an EU member state/double tax agreement partner country. This shareholding must include the right to 5% of the profits of the company and the right to 5% of the assets on a winding up. The minimum holding requirement can also be satisfied where the holding company is a member of a group and the shareholdings of members of the group are taken into account. This holding requirement must be satisfied for a continuous 12 month period and the disposal must take place within a two year period after meeting the holding requirement. The activity of a subsidiary company must consist wholly or mainly of the carrying on of a trade at the time of the disposal. This requirement can also be satisfied where the business of the holding company and companies in which the holding company has a direct or indirect ownership interest of at least 5%,  consist wholly or mainly of the carrying on of one or more trades.

  1. Effective exemption for foreign dividends via 12.5% tax rate for qualifying foreign dividends and flexible foreign tax credit system.  The Finance Act 2008 introduced a 12.5% tax rate on foreign dividends out of trading profits of companies that are resident for tax purposes in EU Member States (‘EU’) or in countries with which Ireland has a tax treaty (‘DTA’).
  2. Double tax relief available for tax suffered in foreign branches and pooling provisions for unused credits. Where (i) the Irish company receives foreign branch income, and (ii) the foreign tax suffered exceeds the Irish tax on the foreign branch income, then the excess may be set-off against Irish tax on other foreign branch income of the Irish company in the year concerned.
  3. Dividend withholding tax can be avoided in certain circumstances including where the recipient is resident in an EU member state or a tax treaty partner country.  Amongst the circumstances included are: (A) Companies which are resident in a treaty country, but which are not under the control, whether directly or indirectly, of a person or persons who are resident in Ireland and (B) Companies which are not resident in Ireland and which are ultimately controlled by persons who are resident for tax purposes in a treaty country.  In addition persons who are not resident nor ordinarily resident in Ireland but are resident in an EU state or tax treaty country than be paid gross with withholding tax providing certain compliance procedures are met.
  4. Transfer pricing.  Up to recently there were no transfer pricing rules in Ireland.  However new rules have been introduced to ensure that arm’s length prices apply to transactions between associated persons, thus ensuring the full profit is taxed in the country receiving the income. The rules do not apply to small and medium sized enterprises (less than 250 employees, with turnover below €50m or assets below €43m). Effective 1 January 2011 as respects transactions agreed on or after 1 July 2010.
  5. Controlled Foreign Company (CFC) Regulations.  Ireland does not have any CFC regulations and therefore it is possible for an Irish company to hold shares in companies that are resident in other jurisdictions and not require the profits of the entity in the other jurisdiction to be repatriated to Ireland. Many other international holding company locations include CFC rules which can limit the range of countries into which they can invest.

One of the major advantages of Ireland as a holding company location is the ability to combine the holding company with trading activities such as shared services, group administration, purchasing treasury and research and development.

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Dalle giurisdizioni

L’Irlanda come sede delle holding

irlL’Irlanda, grazie ai suoi innumerevoli vantaggi sia fiscali che economici, risulta essere una giurisdizione molto attraente ove locare una società holding.

Introduzione:

Negli anni più recenti l’Irlanda è divenuta una giurisdizione molto attraente per le aziende internazionali alla ricerca di un paese ove stabilire la sede  della propria società holding. Non solo Il suo favorevole regime fiscale e ambiente economico, ma anche l’efficiente sistema giuridico e normativo, hanno contribuito ad rendere il paese un luogo ideale da cui operare per quelle aziende che si affacciano sui mercati internazionali. Con molta frequenza negli ultimi anni si è potuto difatti osservare il caso di aziende, sia grandi che piccole, che hanno deciso o di trasferire la sede della propria società madre, o direttamente costituire una nuova holding sul territorio irlandese.

Società residenti:

Una società residente fiscalmente in Irlanda è assoggettata a imposizione per gli utili ovunque prodotti a livello mondiale. La semplice costituzione di una società in Irlanda non è condizione sufficiente a renderla fiscalmente residente, se, ad esempio, i suoi azionisti sono residenti in un paese dell’Unione Europea o in un altro paese con il quale è in vigore un trattato contro le doppie imposizioni.

Difatti, il test determinate per stabilire la residenza fiscale risulta essere il luogo effettivo nel quale sono esercitati il controllo e gestione centrale della società. In sostanza questo significa che una società è considerata residente in Irlanda se le decisioni strategiche riguardanti la sua attività sono prese nel territorio del paese. Alcuni degli elementi che generalmente sono decisivi per individuare il luogo di effettivo controllo e gestione dell’attività sono:

Dove sono prese le più importanti decisioni di politica e indirizzo aziendale?

Dove sono residenti la maggioranza degli amministratori?

Dove si svolgono le riunioni degli amministratori?

Dove sono negoziati la maggioranza dei contratti?

Vantaggi fiscali:

I principali vantaggi fiscali per le società holding residenti irlandesi sono:

L’esenzione da tassazione per le plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni qualificate. Si intendono qualificate le partecipazioni, uguali o superiori al 5%, in aziende residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali è in vigore un trattato contro la doppia imposizione. La partecipazione deve inoltre garantire il diritto al ricevimento di almeno il 5% dei profitti della società partecipata, ed inoltre il diritto ad almeno il 5% dei beni che residuano in caso di scioglimento della società. Il precedente requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui la società holding sia parte di un gruppo, i cui membri detengono quote nella medesima società partecipata. La partecipazione deve essere stata detenuta per un periodo minimo continuato di 12 mesi, e la cessione deve avvenire entro 2 anni dalla data di acquisizione dei necessari requisiti. Al momento della cessione, l’attività della società partecipata deve essere esclusivamente o prevalentemente di carattere commerciale. Questo requisito è soddisfatto anche nel caso in cui l’attività della società holding e delle altre società in cui la holding possieda delle partecipazioni direttamente o indirettamente non inferiori al 5%, consista completamente o prevalentemente nell’esercitare uno o più attività’ commerciali.

  1. Un sistema efficace di esenzione sui dividenti esteri per mezzo di un’aliquota del 12.5%, e un sistema flessibile di crediti d’imposta.  La legge finanziaria 2008 ha introdotto un’aliquota del 12,5% su dividendi esteri derivanti da utili generati da attività’ commerciali di società’ fiscalmente residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato sulla doppia imposizione.
  1. Sgravi contro la doppia imposizione fiscale per tasse pagate da sussidiarie estere e possibilità di cumulo per i crediti inutilizzati. Nel caso in cui:

(i)                 la società irlandese riceva utili provenienti da una sussidiaria estera, e

(ii)               l’imposta estera applicata sull’utile della sussidiaria estera superi l’imposta irlandese

allora la differenza può essere utilizzata a storno di eventuali tasse irlandesi pagabili sui redditi di altre sussidiarie estere della società’ irlandese per l’anno in analisi.

  1. La ritenuta sui dividendi può essere evitata in alcune circostanze, inclusi i casi in cui il destinatario è fiscalmente residente nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato contro le doppie imposizioni. Alcuni dei casi previsti sono:
  1. per le società che sono residenti in paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni, ma che non sono controllate direttamente o indirettamente da persone residenti fiscalmente in Irlanda
  2. per le società non residenti in Irlanda e che sono controllate il ultima istanza da persone residenti in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscali.

Infine, le persone non residenti né ordinariamente residente in Irlanda, ma residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscale, possono ricevere il pagamento dei dividendi lordi, senza quindi ritenuta alla fonte, se sono rispettate alcune procedure di verifica e controllo.

  1. Prezzi di trasferimento. Fino a tempi recenti, la legge Irlandese non conteneva disposizioni sui prezzi di trasferimento. Tuttavia, nuove norme sono state introdotte per garantire che i prezzi relativi a transazioni tra soggetti associati rispettino il principio cosiddetto “arm’s length”, assicurando così che gli utili siano interamente tassati nel paese ove questi sono stati effettivamente generati. Tali regole non si applicano alle piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o immobilizzazioni inferiori a 43 milioni). Le norme sono entrate in vigore il 1 ° gennaio 2011, con valore per tutte le transazioni concluse dopo il 1 luglio 2010.
  1. Regole sulle società controllate estere (CFC). In Irlanda non è in vigore alcuna legge sulle società controllate estere ed è quindi possibile per una società’ irlandese detenere azioni in una società residente in una giurisdizione estera senza l’obbligo di dover rimpatriare i profitti in Irlanda. Tale obbligo è invece previsto in molte altre giurisdizioni.

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dal fissare la sede della Holding in Irlanda è la possibilità di svolgere altre attività commerciali quali ad esempio: amministrazione del gruppo, condivisione di servizi, tesoreria acquisti e ricerca e sviluppo.

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Dalle giurisdizioni

Irlanda: costituzione società

512px-Irish_flag_dublinSecondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società: Private Limited Company;- Guarantee Company ; Unlimited Company ; Public Limited Company (PLC); Societas Europaea Company (SE).

Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:
Private Limited Company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.

Guarantee Company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
Unlimited Company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
Public Limited Company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
Societas Europaea Company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

In questa sede ci occupiamo delle caratteristiche della Limited ( Private Limited Company).

 

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve obbligatoriamente contenere l`indicazione Limited o Ltd che è una persona giuridica autonoma e distinta rispetto ai soci ed alle persone che curano gli affari e la gestione della società.
La denominazione sociale coincide con il nome commerciale ed ha la particolarità che deve essere unico e , per evitare errori o confusioni, non può essere simile, neppure foneticamente o visivamente, a quello di società costituite in precedenza.

Le cautele e le restrizioni riguardo alla denominazione sociale sono numerose ; la denominazione sociale è soggetta ad approvazione ed accettazione da parte del CRO, Companies Registration Office, equivalente alla Camera di Commercio.

Alcune parole possono essere usate nella denominazione sociale solo se c’è una preventiva autorizzazione delle competenti autorità: Banca centrale d’Irlanda, Ministero del Commercio, ed altre.

Con la registrazione della società la denominazione è legalmente protetta contro chiunque costituisca una società con un nome simile.

 

Sigillo

La legge irlandese esige che tutte le società a responsabilità limitata abbiano un sigillo ufficiale dell’azienda.

Sede sociale.

La sede della società deve essere in Irlanda e l’indirizzo della società deve essere indicato su tutti i documenti aziendali. E’ possibile avere un indirizzo commerciale diverso dalla Sede ma entrambi devono essere in Irlanda.

 

Amministratori.

Gli amministratori debbono essere almeno due, anche nel caso di società unipersonale, e devono essere persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni. Le società non possono essere amministratori.
Almeno un amministratore deve essere residente nella Unione Europea, in alternativa occorre emettere un “ Non resident director Bond” per Euro 25,394.76 che ha lo scopo di assicurare il corretto rispetto dei rapporti con il “Companies Registration Office “, equivalente alla Camera di Commercio, ed al “Revenue Commissioners “, equivalente all’ Agenzia delle Entrate.

Gli incarichi di amministratore o componente di consiglio di amministrazione sono limitati a 25 società.

 

Segretario della società

Ogni società, comprese le società uni personali, deve avere almeno un Segretario che può essere sia una persona fisica sia una società. Può essere Segretario uno degli Amministratori.
Il segretario deve garantire che vengano soddisfatti tutti gli obblighi contabili, fiscali ed amministrativi.

In particolare il Segretario ha i seguenti compiti ed obbligazioni:

– Tenuta del registro degli Amministratori e dei Segretari;

– Rilascio dei certificati azionari e delle certificazioni in caso di trasferimento di quote o azioni;

– Tenuta del registro dei soci e degli Obbligazionisti:

– Esecuzione o controllo delle registrazioni contabili;

– Deposito degli atti e dei documenti , comprese le variazioni di Amministratori e Segretari, presso il Companies Registration Office.

 

Ready Made Companies ( Società pre costituite).

In Irlanda non sono ammesse le società Ready Made ( precostituite). Se si ha urgenza di avere una società con numero di registrazione bisogna far ricorso ad altre giurisdizioni: Regno Unito abitualmente.

 

Oggetto sociale.

Lo scopo e l’oggetto sociale devono essere dettagliatamente definiti nello Statuto e nell’Atto costitutivo e devono corrispondere ad un codice NACE.
Il NACE è un sistema di classificazione pan europeo delle attività.
Questo codice è usato, tra l’altro, dall’Ufficio Centrale di Statistica Irlandese. Se una società esercita più attività deve indicare il codice NACE dell’attività prevalente.

 

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato liberamente, non vi è alcun capitale massimo.

L’ obbligo di versare il capitale deliberato è limitato al valore nominale di due azioni o di una azione nel caso di società unipersonale.

Sono ammesse diverse categorie di azioni: ordinarie, privilegiate, con o senza diritto di voto.

 

Soci

La società può essere costituita da uno o più soci.

La società costituita da un solo socio può essere trasformata senza formalità in una società con più soci.

Allo stesso modo una società costituita da più soci diviene società unipersonale quando tutte le azioni appartengono allo stesso socio.

I dipendenti possono acquistare azioni della società.

 

Assemblee

Tutte le decisioni sono adottate nel corso di Assemblee Generali. Ogni anno deve essere tenuta almeno una assemblea annuale che approva i rendiconti.

Per le società uni personali il socio unico può prendere decisioni o compiere atti senza tenere una formale riunione. Tuttavia queste decisioni devono risultare in forma scritta ed essere registrate nei libri della società.

 

Dichiarazioni dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per le società costituite nel secondo semestre di un anno la dichiarazione del periodo può essere unificata con quella dell’anno successivo.

 

Vantaggi

Nella Limited vi è netta scissione fra il patrimonio dei soci e degli amministratori e quello della società.

In caso di insolvenza, fallimento e liquidazione i creditori possono agire solo sui beni della società. Gli Amministratori della società, Director e Secretary, non hanno alcuna responsabilità personale e gli azionisti sono responsabili per il capitale versato e per i residui decimi in caso di capitale sottoscritto e non interamente versato.

Gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali sono semplici.

Il vantaggio maggiore è rappresentato dal basso tasso dell’imposta sulle società che è contenuto nella misura del 12,50% il che rende l’Irlanda un paese molto interessante per lo sviluppo di qualsivoglia attività commerciale o professionale.

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Irlanda

untitledIRLANDA : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Esistono due principali sistemi di tassazione a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo

Le imposte sul reddito e i contributi previdenziali gravano su tutti i redditi conseguiti dalle persone fisiche nell’arco di un anno, con diverse eccezioni ed esclusioni. Esistono due principali sistemi di tassazione a seconda che il reddito derivi da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo. Per un lavoratore dipendente si applica il sistema “Paye ” acronimo di Pay As You Earn, ossia “paga in quanto guadagni”. Per un lavoratore autonomo, invece, si applica il sistema dell’autoaccertamento. L’individuo normalmente residente e domiciliato in Irlanda è soggetto all’imposta sul totale dei redditi dovunque prodotti. Il sistema impositivo tiene conto del tipo di composizione del nucleo familiare, favorendo ad esempio le famiglie mono-reddito o le famiglie mono-genitoriale, mentre per i contribuenti a basso reddito sono previste totali esenzioni o particolari riduzioni. Ha comunque diritto a ottenere crediti e deduzioni sempre che il reddito sia inferiore a certi limiti. Secondo il sistema Paye, il datore di lavoro effettua la ritenuta settimanalmente, con cadenza quindicinale ovvero mensile. Tale sistema viene applicato anche ai dirigenti e ai pensionati.

Le aliquote per il 2009

Limiti esenzione per il 2009

La manovra 2010 ha previsto un inasprimento della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche abbienti. E’ stata, infatti, introdotta una nuova imposta sulla ricchezza pari a 200mila euro per i residenti che hanno un reddito imponibile superiore a un milione di euro.

Il sistema di autoaccertamento
Sono invece soggetti al sistema dell’autoaccertamento quei soggetti che ritraggono i loro redditi direttamente dalla fonte del proprio lavoro ovvero coloro che non scontano le imposte con il sistema Paye, ad esempio per quanto riguarda i redditi derivanti da commissioni, assegni di mantenimento, proventi esteri, rendite, guadagni di capitale, da lavoro dipendente al servizio di imprese che non sono soggette all’imposizione nello Stato. Per i lavoratori autonomi è obbligatoria la tenuta della contabilità, consistente in tutte quelle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Una persona fisica è considerata residente se la sua permanenza nel territorio dello Stato è stata di almeno 183 giorni in un anno o di almeno 280 giorni nell’arco di due anni se in ciascun anno sia stato presente per almeno 30 giorni.

La tassazione delle società
Una società residente è soggetta a tassazione relativamente alla totalità dei proventi conseguiti mentre le società non domiciliate fiscalmente in Irlanda ma qui operanti attraverso una filiale o un’agenzia sono soggette all’imposizione soltanto per la parte di utili generate da tali filiali o agenzie. Il reddito imponibile si determina apportando variazioni in aumento o in diminuzione al risultato economico dell’esercizio che risulta dal bilancio. Le perdite non utilizzate per compensare gli utili possono essere utilizzate illimitatamente. La nozione di gruppo ai fini fiscali prevede il possesso da parte di una società fiscalmente domiciliata in Irlanda del 75 per cento del pacchetto azionario di una o più filiali fiscalmente domiciliate in Irlanda che, per essere considerate tali, devono avere nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione e della direzione dell’impresa. I trasferimenti intragruppo sono effettuati in regime di neutralità. I dividendi e le altre somme distribuite non sono deducibili dal computo dei profitti mentre i dividendi pagati da un’impresa residente e ricevuti da un’impresa residente non sono soggetti alla corporation tax.
Per le società residenti è, inoltre, prevista l’ esenzione totale dalla corporation tax dei redditi derivanti da brevetti (c.d. royalties) frutto di attività di ricerca e sviluppo svolte in Irlanda.
I guadagni di capitale sono considerati nel computo della base imponibile della corporation tax e su di essi si applica una particolare aliquota prevista per i capital gains. Le imprese possono beneficiare di un credito di imposta del 20 per cento per spese di ricerca e sviluppo se le stesse sono almeno pari a 50mila euro. Gli ispettori dell’Amministrazione finanziaria hanno il potere di accertare la corporation tax su ogni impresa residente o non residente ma domiciliata in Irlanda.

Le tipologie societarie
Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:

  • private limited company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.
  • guarantee company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
  • unlimited company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
  • public limited company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
  • societas europaea company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al  Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

Le aliquote
Le aliquote previste sono le seguenti: 12,5 per cento per le imprese che svolgono un’attività di trading, 25 per cento per le imprese che esercitano un’attività diversa dal trading e 10 per cento per determinate imprese in forza di un regime speciale in via di esaurimento ma esistente fino al 2010. Il concetto di trading non è definito ma è comunemente accettato il significato di qualunque forma di scambio e produzione. La prassi registra che nella maggior parti dei casi non vi è dubbio se un’impresa sia o meno ricompresa nel concetto di trading.
L’aliquota nella misura del  12,5% (corporation tax regime) è oggi generalmente applicabile a tutti i redditi d’impresa prodotti nell’esercizio di attività commerciale (redditi di natura attiva). L’aliquota del 25% scatta se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio dell’impresa commerciale.
Attività manageriali (legali, finanziarie, contabili ecc.), attività finanziarie (attività bancarie, di gestione finanziaria, assicurative, ecc.), commercio elettronico, attività di supporto tecnico, attività di ricerca o sviluppo, attività di distribuzione sono tutte attività commerciali che assieme alle più classiche attività manifatturiere, se condotte in Irlanda e strutturate opportunamente, possono essere soggette al regime dell’aliquota ordinaria del 12,5%.
Una  società, per avvalersi dell’aliquota ridotta, è obbligata a svolgere attività commerciali nel territorio irlandese. Infatti plusvalenze realizzate attraverso scambi commerciali effettuati al di fuori del territorio irlandese attraggono un’aliquota pari al 25%.
Il livello di tassazione sui redditi d’impresa risulta, sulla base dell’elaborazione condotta dall’Eurostat , l’ufficio statistico dell’Ue, tra i più bassi rilevati in Eurolandia (la media comunitaria risulta attestata al 34,3%) nell’area euro.

L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto grava sui trasferimenti di beni e sulle prestazioni di servizi forniti dalle imprese nell’ambito della loro attività, con aliquota normale del 21 per cento. Per specifiche categorie di beni e di servizi è prevista l’applicazione di aliquote ridotte: ad esempio 4,8 per cento per gli animali vivi come ovini, suini, cavalli. Per quanto riguarda i soggetti passivi, coloro che non sono obbligati a registrarsi come soggetti Vat in quanto non superano i limiti di legge di volume d’affari possono tuttavia farlo facoltativamente. Normalmente il periodo base di determinazione dell’Iva dovuta è bimestrale e il pagamento va effettuato entro il giorno 19 del mese successivo alla scadenza del periodo. Si può pagare con bonifico bancario oppure in via telematica tramite il Revenue Online Service (Ros). La base imponibile corrisponde al corrispettivo pagato o dovuto dal cessionario e include tutte le tasse, i costi e le commissioni applicabili tranne la Vat che grava su tali costi aggiuntivi. Normalmente la Vat si rende esigibile con l’emissione della fattura che ne espone l’importo dovuto, tuttavia alcuni contribuenti possono optare di far coincidere l’esigibilità con il momento del pagamento del corrispettivo. I soggetti Vat hanno il diritto di sottrarre l’imposta che è stata loro addebitata per acquisti inerenti la loro attività sottraendola da quella dovuta in ragione delle vendite effettuate mentre tale diritto non spetta se lo scopo degli acquisti non riguarda l’attività.

Contabilità e controlli
Gli obblighi strumentali contemplano la tenuta di una contabilità chiara tale da consentire il controllo degli ispettori e di metterli in grado di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta. Le scritture devono essere conservate fino a sei anni dopo la data della transazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda gli aspetti internazionali delle transazioni rilevanti ai fini della Vat, anche l’Irlanda applica il regime comune vigente nell’Unione. Così le importazioni che consistono nelle introduzioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione sono tassate nel punto in cui fanno ingresso nel territorio dello Stato con la stessa aliquota con cui sono tassate le vendite interne. In generale è previsto il rimborso dell’imposta per gli operatori Vat stranieri che acquistano beni e servizi per la loro attività, come se gli stessi fossero operatori interni con la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Il fisco telematico
In Irlanda esiste un buon sistema di fisco on-line denominato Revenue On-line Service (ROS) a cui si può accedere mediante il sito www.revenue.ie e una efficiente amministrazione finanziaria ( Irish Revenue), impegnata nell’assistenza  fiscale e nella comunicazione istituzionale di documenti, attività e programmi.

Il diritto di interpello
Il regime Vat irlandese prevede la possibilità di esperire un interpello contro una determinazione dell’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti l’aliquota applicabile. Comunque ogni questione di fatto o di diritto può essere portata davanti alle Corti irlandesi. Le materie comprese nell’ambito di applicazione del ricorso sono tra le altre: i provvedimenti riguardanti determinate attività sportive o dilettantistiche; i ricorsi per ottenere un rimborso; il rigetto dell’Amministrazione di considerare tassabile un soggetto; il rigetto dell’Amministrazione di considerare il quesito come obiettivamente incerto. In caso di dubbio sull’applicazione della normativa Vat il contribuente può presentare un quesito all’Amministrazione. Se essa lo riconosce come fondato e la questione è risolta gli interessi non sono dovuti. In caso contrario il contribuente può presentare ricorso alle Corti. Il contribuente può altresì adire un ispettorato distrettuale o regionale per sottoporre a revisione i provvedimenti ad esso sfavorevoli.

Panoramica sulle altre imposte irlandesi
1) Tassa sull’acquisizione di capitali (capital acquisitions tax)
Comprende l’imposta sulle donazioni, successioni e trust discrezionale. La tassazione è nella misura del 20% delle plusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (immobili, terreni edificabili, …) e dei patrimoni oggetto di donazioni e successioni ereditarie.

2) Tassa sui guadagni di capitale (capital gains tax)
Viene applicata sulle differenze positive tra il valore delle azioni acquisite e il valore delle stesse azioni al momento della cessione. Si applica comunque a tutti i guadagni di capitali derivanti da atti di disposizione come la vendita, la permuta o la donazione, l’atto di dotazione di un trust, un risarcimento assicurativo. Sono soggetti all’imposta gli individui residenti ovunque si trovi il bene considerato che dà luogo a una plusvalenza o rendita di valore. L’ammontare tassabile deve essere ridotto da determinate spese deducibili ivi comprese le spese dovute all’inflazione. L’aliquota normale è del 20 per cento.
I guadagni dei contribuenti residenti in Irlanda realizzati dalla compravendita di azioni sono valutati su base annuale. I contribuenti non residenti in Irlanda sono tassati soltanto per le azioni locate in Irlanda. Le perdite di guadagno possono essere compensate con i guadagni nell’anno o in qualsiasi anno seguente, ma non possono essere compensate con altri redditi.

3) Ritenuta d’imposta sugli interessi da deposito (deposit interest retention tax)
E’ la ritenuta alla fonte effettuata dalla banca sugli interessi pagati o accreditati sui depositi dei soggetti residenti in Irlanda.
Dal 6 aprile 1999 l’Irlanda ha adottato, nei confronti dei dividendi, un sistema classico di tassazione in cui le società che distribuiscono gli stessi applicano una ritenuta alla fonte e ha quindi abbandonato il sistema del credito di imposta. La ritenuta alla fonte, attualmente è pari al 20% (nel 2000 era pari al 24%).
Una ritenuta alla fonte è applicata anche sui “relevant deposit takers” ossia le banche, le casse di risparmio, i libretti di risparmio postali, ecc.. Gli interessi sui depositi dei non residenti sono esenti.

4) Tassa sui dividendi (dividend witholding tax)
Si applica sui dividendi e sulle altre somme distribuite da un’impresa residente. Sono esenti, fra le altre categorie previste dalla legge, le imprese, i fondi pensioni, i fondi collettivi di investimento.

5) Ritenuta sui corrispettivi pagati da pubbliche istituzioni (professional service witholding tax)
L’imposta consiste più propriamente in una deduzione (ritenuta) operata da pubbliche istituzioni sul corrispettivo da queste dovuto in relazione a prestazioni professionali ricevute (ad es., prestazioni mediche, ingegneristiche, legali, contabili), in misura equivalente all’aliquota ordinaria prevista per l’imposta sui redditi. In pratica quando un ente pubblico esegue un pagamento in corrispettivo, è obbligata a ritenere l’imposta dall’ammontare totale dovuto comprensivo di spese e interessi con l’esclusione delle imposta dovute come la Vat o il bollo. All’atto del pagamento, i “sostituti di imposta” rilasciano una ricevuta con valore probatorio. La ritenuta subita costituisce un acconto delle imposte sul reddito che i contribuenti persone fisiche scomputano nello stesso anno di effettuazione della ritenuta, mentre le persone giuridiche nell’esercizio amministrativo di pagamento.

6) Stamp Duty
E’ l’imposta di bollo sui documenti legali e commerciali, su determinate transazioni delle società di capitali o su determinati premi di assicurazione.

7) Vehicle Registration Tax (Vrt)
E’ la tassa applicata al momento della registrazione di un veicolo in Irlanda.8) Relevant Contracts Tax (Rct)Tale imposta consiste in un sistema di deduzioni per cui un appaltatore applica la tassa deducendola nella misura del 35 per cento dal pagamento effettuato ai sub-appaltatori. Si applica nel settore delle costruzioni edili e alle industrie di confezionamento di carni.

Capitale: Dublino
Lingua ufficiale: inglese, gaelico
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra l’Italia e l’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Dublino l’11 giugno 1971, ratificata in Italia con legge del 9 ottobre 1974, n. 583, in vigore dal 14 febbraio 1975.

 

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