Brexit: finanza, ristrutturazione e insolvenza

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la data prevista per la Brexit e’ stata rinviata di tre mesi.

Tuttavia, nel caso in cui venga ratificato l’Accordo di recesso, l’impatto della Brexit sarà rinviato, per molti aspetti, alla fine del periodo di transizione, la cui fine e’ fissata per il 31 dicembre 2020.

L’accordo di recesso prevede che, durante tutto il periodo di transizione, il Regno Unito continui ad essere trattato come uno Stato membro dell’Unione Europea anche ai fini della diretta applicazione di tutta una serie di leggi comunitarie, fondamentali per la scorrevole gestione delle transazioni finanziarie.

Quanto all’impatto della Brexit sui prestiti esistenti e documentazione sulla sicurezza, la documentazione relativa a transazioni finanziarie e alcuni prestiti sindacati ha un ciclo di vita che va dai 5 ai 7 anni, e per tale motivo alcuni mutui attualmente in vigore potrebbero essere stati documentati senza tenere in considerazione la Brexit.

La documentazione relativa ai mutui generalmente include termini previsti sulla base della presunzione che, il riferimento all’Unione Europea includa anche il Regno Unito. Pertanto, anche per tale motivo, alcuni termini e condizioni potrebbero richiedere una revisione al fine di evitare problemi dopo la Brexit.

La documentazione relativa ai mutui con più mutuatari (Multi-lander loans) segue in genere i modelli pubblicati dalla Loan Market Association. Quest’ultima ha annunciato che non ha intenzione di apportare nessuna modifica a detta documentazione prima che proposte modifiche nel diritto inglese non entreranno effettivamente in vigore.

La Brexit potrebbe di fatto innescare un riesame delle disposizioni in materia di sicurezza nelle transazioni transfrontaliere.

In alcune giurisdizioni, potrebbero esserci problemi con le istituzioni inglesi prive di agenzie locali per il rilascio di autorizzazioni in determinati paesi europei, in assenza di diritti di passaporto. Potrebbero, inoltre, sorgere dei problemi laddove un’entita’ domiciliata nel Regno Unito presti (o fornisca altri servizi finanziari) ad un mutuatario domiciliato nell’Unione Europea e abbia ancora delle obbligazioni da rispettare.

Clausole Business MAC e Market MAC

La clausola “business MAC” consente al creditore di agire di fronte ad un cambiamento improvviso dell’attività o delle performances del debitore, consentendogli di agire per accelerare la restituzione del prestito. È molto difficile per i creditori nelle operazioni transfrontaliere accertarsi sulla esistenza di circostanze che consentono loro di fare affidamento su questo tipo di clausole. Persino durante la crisi finanziaria del 2007/2008, dette clausole sono state invocate pochissime volte.

E’ ancora piu’ difficile poter invocare una clausola MAC sulla base di circostanze di cui si era a conoscenza al tempo in cui detta clausola era stata pattuita (ad esempio nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato firmato quando non era ancora stato fatto il referendum sulla Brexit) e, pertanto, dette clausole potrebbero difficilmente essere invocate a seguito della Brexit.

Restrizioni sui prestiti e passporting

In alcune giurisdizioni dell’Unione Europea i finanziatori sono tenuti, ai sensi della legislazione nazionale, ad essere in possesso di una licenza per poter concedere dei prestiti.

Molti istituti di credito basati nel Regno Unito hanno fatto affidamento sul regime di passaporto europeo, che consente loro di fornire una vasta serie di servizi bancari in tali giurisdizioni in qualita’ di enti regolamentati nel Regno Unito.

Vi è il rischio che detto regime di passaporto possa venire meno dopo la Brexit.

Tuttavia non e’ ancora chiari se la perdita di tale regime possa riperquotersi su prestiti o mutui erogati prima del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Di conseguenza la gamma delle fonti di finanziamento disponibili per i mutuatari potrebbero essere limitate dopo la Brexit.

Le strutture di intermediazione potrebbero offire una soluzione agli enti inglesi per l’accesso al mercato europeo, a condizione che ne’ i paesi europei ne’ il Regno Unito decidano di modificare la loro normativa in tema di fornitura di servizi di credito e altri servizi bancari da parte di enti di paesi terzi a seguito della Brexit.

L’accordo di recesso non contiene delle previsioni specifiche per il settore dei servizi finanziari.

Se questo entrera’ in vigore, le previsioni che disciplinano il periodo di transizione garantiranno che i diritti di accesso in capo a imprese inglesi ed europee rimangano temporaneamente in vigore, garantendo l’applicazione della normativa europea per tutta la durata di detto periodo di transizione.

Tuttavia, nel periodo di transizione predetto e’ anche richiesto che il Regno Unito continui ad implementare la nuova legislazione europea in materia di servizi finanziari che entra in vigore in detto periodo.

La Dichiarazione politica del Governo inglese contiene un breve riferimento ai servizi finanziari. Le disposizioni sembrano confermare che, come previsto, il modello basato sul sistema del mutuo riconoscimento cesserà,  e verrà sostituito dal modello di equivalenza. Fondamentalmente, l’UE concedera’ l’accesso alle società di servizi finanziari del Regno Unito laddove il sistema previsto della regolamentazione inglese sia lo stesso di quello previsto dall’UE, e viceversa.

Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, è improbabile che la Brexit cambi la posizione del governo inglese sull’applicazione della ritenuta d’acconto.

Tuttavia, la direttiva Interest and Royalities (2003/49/ CE) prevede l’eliminazione della ritenuta d’acconto sui pagamenti di interessi tra i paesi dell’UE per il 25% delle società associate. A seguito della Brexit tuttavia, gli Stati membri dell’UE potrebbero imporre una ritenuta d’acconto sui pagamenti di interessi a una società madre del Regno Unito, di una sussidiaria nell’UE.

Il Regno Unito potrebbe, in teoria a sua volta, scegliere di imporre una ritenuta d’acconto sui pagamenti di interessi nella stessa situazione (qualora il Regno Unito decidesse di rimuovere l’esenzione). Le relazioni sarebbero dunque ancora regolate dalla rete dei trattati sulla doppia imposizione tra il Regno Unito con altri Stati membri dell’UE, ma sarebbero estremamente differenti tra loro.

Le clausole sulla Stamp Duty inserite nei contratti di mutuo non dovrebbero essere influenzate dalla Brexit. La Stamp Duty è una tassa inglese, e il Regno Unito è attualmente soggetto alla direttiva sui Capital Duties (69/335/CEE), che impedisce l’addebito di una commissione SDRT dell’1,5% sulle emissioni di azioni e titoli. Al di fuori dell’UE, il Regno Unito sarebbe libero di imporre questa, e altre imposte, sui conferimenti al capitale.

Anche se l’IVA è una tassa derivata dall’UE, è improbabile che risentirà della Brexit. È probabile che il Regno Unito mantenga l’IVA (VAT) post-Brexit ma potrebbero esserci alcune modifiche sulle norme nazionali.

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