Brexit: controversie internazionali e normativa applicabile

L’analisi degli effetti della Brexit sugli accordi in corso e quelli futuri è in gran parte vincolata alla scelta del governo inglese nella scelta di lasciare l’Unione Europea con o senza deal.          Con molta probabilità, la Legge inglese in materia di contratti non sarà particolarmente influenzata dalla Brexit, in quanto la materia contrattuale anglosassone è regolata principalmente dai principi di Common Law e del Freedom of Contract che riconosce la prevalenza dell’accordo raggiunto dalle parti. Ciò nonostante, vi sono alcuni aspetti della prassi contrattuale che saranno, inevitabilmente, inficiati dall’uscita dall’Unione europea, tra cui:

– clausole relative alla Legge applicabile al contratto;

– clausole che indicano l’Unione Europea come campo di applicazione del contratto;

– clausole di proroga della giurisdizione a favore di un giudice inglese;

– nuovi e o futuri contratti.

Ad oggi i principi relativi alla scelta della Legge applicabile agli Stati membri dell’UE sono disciplinati dai regolamenti Roma I (Regolamento CE n.593/2008 in tema di Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale) e Roma II ( Regolamento CE n. 864/2007 in tema di Legge applicabile alle obbligazioni non derivanti da contratto) che impongono al giudice di qualsiasi Stato membro di rispettare la scelta effettuata dalle parti circa la Legge applicabile al contratto.                                                                                                                     

Qualora si dovesse decidere di procedere con un’uscita negoziata, i Regolamenti di Roma continueranno a trovare terreno fertile nel Regno Unito durante il periodo di transazione, fino alla fine di Dicembre 2020. L’art. 66 del Withdrawal Agreement (accordo di revoca), stabilisce che Roma I continuerà ad applicarsi per i contratti stipulati prima della fine del periodo di transizione, mentre Roma II continuerà a trovare applicazione in relazione a quegli eventi che originano danni purché si siano verificati prima della fine del periodo di transizione.                                                                                                                                                     

In caso di uscita senza accordo, le regole applicabili non cambieranno in virtù dell’European Union Withdrawal Act 2018, che incorporerà le regole di entrambi i Regolamenti di Roma. Va, inoltre, sottolineato che i tribunali degli Stati membri dell’UE continueranno ad applicare le norme stabilite dalle suddete regolamentazioni indipendentemente dall’appartenenza europea, come stabilito dagli art. 2 di Roma I e 3 di Roma II. I tribunali degli Stati membri dell’UE sono già tenuti a dare attuazione a clausole di scelta del diritto, indipendentemente dal fatto che una delle parti sia al di fuori dell’UE.

Un’altra problematica riguarda lo svolgimento dei procedimenti civili e commerciali post Brexit. Attualmente, i procedimenti giudiziari del Regno Unito possono essere notificati a imputati in altri Stati membri dell’UE e viceversa, in conformità con il regolamento sui servizi (regolamento CE n. 1393/2007). Non sembrano esserci cambiamenti in caso di un’uscita negoziata, al contrario, la situazione cambierebbe in caso di no deal. Andando in questa direzione, il Governo britannico ha preparato una bozza di atto statuario ( bozza di servizio dei documenti e assunzione di prove in materia civile e commerciale del 2018) che fornisce i documenti per il servizio ricevuto prima del giorno dell’uscita.

Tuttavia, l’avviso dell’UE alle parti interessate, il ritiro del Regno Unito e le norme dell’UE in materia di giustizia civile e diritto internazionale privato, pubblicate il 18 gennaio 2019, indicano che le richieste in sospeso di servizio dal Regno Unito non saranno portate avanti dopo la Brexit. Più in generale, i richiedenti saranno in grado di prestare servizio nei confronti degli imputati negli Stati membri dell’UE in conformità con la Convenzione dell’Aia sul servizio all’estero di documenti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale del 1965 (la “Convenzione dell’Aia sul servizio dei documenti”).

Questo regolerà (i) i procedimenti emessi dopo Brexit, (ii) i procedimenti dagli Stati membri dell’UE non ricevuti dalle autorità del Regno Unito per il servizio prima della Brexit e (iii) i procedimenti del Regno Unito ricevuti ma non ancora serviti dagli Stati membri dell’UE prima della Brexit. È simile al regolamento sui servizi in quanto opera anche attraverso un sistema di (i) autorità centrali designate a ricevere richieste di servizio e (ii) classi di soggetti autorizzati a richiedere un servizio all’estero. In definitiva, il servizio di procedimenti che coinvolgono il Regno Unito non sarà significativamente influenzato, anche se sarà un po’ meno conveniente.

 

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