Black list indeducibilità componenti negativi

blackL’articolo 110, comma 10 del Tuir (corrispondente all’articolo 76, comma 7-bis nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003) prevede che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

Black list indeducibilità componenti negativi
A seguito della modifica introdotta dall’articolo 1 del D.L. n. 262 del 3.10.2006 (in vigore dal 29/11/2006) dopo il comma 12 dell’articolo 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e’ inserito il seguente: “12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati”.
Di conseguenza anche i costi relativi a tali prestazioni professionali, fruite da imprese residenti, saranno indeducibili, fatta salva la dimostrazione della prova di cui al comma 11 dell’articolo 110 del Tuir.

Il decreto ministeriale del 2002
La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, emanato in attuazione dell’articolo 110 comma 10 del Tuir, e si articola su tre livelli:
a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di indeducibilità di cui all’articolo 110 del Tuir, individuata all’articolo 1 del decreto;
b) quattro Stati, elencati nell’articolo 2, cui si applica l’indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato);
c) un’ultima serie di Stati e territori individuati nell’articolo 3 cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie.

Le novità
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell’Unione europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo amministrativo con l’Amministrazione fiscale italiana sullo scambio informazioni. Dall’esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei loro confronti le norme sulle persone fisiche, indeducibilità dei costi e sulle Cfc. Il decreto è intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Fonte: Fisco Oggi

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